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Scaricare musica da internet
non è più un reato... ma si rischiano
multe a partire da 154 Euro...
(Tratto da anti-phishing.it)
- MARZO 2007 - La FIMI, Federazione Industria
Musicale Italiana aderente a Confindustria, a
margine del comunicato stampa con il quale aveva
reso nota l’ultima ondata di denunce della
Gdf in tema di diritti d’autore, ha dichiarato
l’indichiarabile. «Recentemente gli
organi di stampa avevano erroneamente diffuso
la notizia che scaricare e condividere musica
su Internet senza scopo di lucro non desse origine
a violazioni penali» afferma ad un certo
punto il comunicato della FIMI, per poi così
proseguire «chi
scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa,
quella prevista dall‘art. 174-ter l. 633/41».
In sostanza, tiene a precisare il FIMI, ciò
che è più grave non è tanto
scaricare ma condividere. Infatti, mentre
il mero downloading prevede la sanzione amministrativa
di euro 154 (che diventano 1.032,00 in caso di
recidiva o di fatti quantitativamente rilevanti)
oltre confisca del materiale tecnologico utilizzato
e pubblicazione del nome in un quotidiano a diffusione
nazionale; la condivisione assumi aspetti sanzionatori
di natura prettamente penale.
A tal proposito occorre distinguere, precisa
il FIMI, «tra chi
lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto».
Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell‘art.
171-ter, comma 2, lett. a-bis) della legge n.
633/41 (che punisce i trasgressori con la reclusione
da uno a quattro anni congiuntamente ad una multa
da 2.582 a 15.493 euro); nel secondo caso –
ovvero laddove manchi il fine di lucro e quindi
vi sia solo il profitto –va applicata la
sanzione prevista dall‘art. 171, comma 1,
lett. a-bis) (che punisce i trasgressori con la
pena non detentiva della multa da euro 51 ad euro
2.065).
Quello che il FIMI non dice – e da qui
il rischio di un fraintendimento che poteva certamente
essere evitato - è che generalmente
quasi tutti i sistemi di file sharing consentono
il downloading solo a condizione che l’utente
effettui l’uploading di file di sua provenienza,
o che, comunque, condivida risorse con gli altri
utenti della piattaforma.
Pertanto l’ipotesi del solo downloading,
non penalmente rilevante, diventa una mera ipotesi
di scuola. Questa la seconda parte del Comunicato
del FIMI «Con questa operazione sale ad
oltre 170 il numero di soggetti denunciati per
condivisione illegale di brani musicali in rete
in Italia dal 2005, in violazione delle norme
i vigore che puniscono la diffusione di opere
protette dal diritto d’autore.
Recentemente gli organi
di stampa avevano erroneamente diffuso la notizia
che scaricare e condividere musica su Internet
senza scopo di lucro non desse origine a violazioni
penali. In occasione di questa nuova operazione
contro la il file sharing illegale, FIMI vuole
ribadire quali sono i comportamenti oggetto di
rilevanza penale, a parte i profili di responsabilità
civile, sempre tutelati, e confermare che le norme
in vigore colpiscono, con diversi livelli di intensità,
sia chi scarica sia chi condivide.
Chi scarica semplicemente rischia una sanzione
amministrativa, quella prevista dall‘art.
174-ter l. 633/41. Colui che mette in condivisione
opere protette occorre, invece, distinguere tra
chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto
Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell‘art.
171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con
sanzioni molti pesanti.. Chi condivide senza una
contropartita economica rimane soggetto ad una
sanzione penale che è quella dell‘art.
171, comma 1, lett. a-bis).» [Articolo
inserito il 22 marzo 2007]
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